Didattica in presenza, quarantena, permanenza domiciliare fiduciaria da COVID-19. Aggiornamento delle disposizioni in vigore per la scuola.

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Il DPCM del 18 ottobre 2020 per la prevenzione e il contenimento del contagio COVID-19 contiene poche ma significative novità per quanto riguarda il settore scuola.
servizi educativi per l’infanzia e le scuole del primo ciclo continueranno a svolgere attività in presenza.
Quindi, per quanto concerne la scuola dell’infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, nulla cambia, nella riconosciuta priorità di garantirne l’ordinato svolgimento in presenza dell’attività educativa e didattica, al fine di rispondere a precise motivazioni didattiche e a una esigenza sociale complessiva.

Diversamente da quanto già previsto, le elezioni degli Organi Collegiali potranno avvenire con modalità a distanza, nel rispetto dei principi di segretezza e libertà nella partecipazione.

I provvedimenti relativi al settore scolastico si applicano a partire dal 21 ottobre e sono efficaci fino al 13 novembre 2020.

Per gli altri settori il decreto ha decorrenza da lunedì 19 ottobre 2020.

Covid-19: indicazioni per la durata e il termine dell’isolamento e della quarantena 12-10-2020

Malattia

Nei casi di documentata infezione da SARS-CoV-2 il soggetto è collocato in malattia ed in isolamento ossia separato dal resto della comunità per la durata del periodo di contagiosità, in ambiente e condizioni tali da prevenire la trasmissione dell’infezione. I periodi di isolamento variano a secondo delle seguenti situazioni

  • le persone asintomatiche risultate positive possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare con risultato negativo (10 giorni + test).
  • le persone sintomatiche risultate positive possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi accompagnato da un test molecolare con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi (10 giorni, di cui almeno 3 giorni senza sintomi + test).
  • le persone che, pur non presentando più sintomi, continuano a risultare positive al test molecolare per SARS-CoV-2, in caso di assenza di sintomatologia da almeno una settimana, potranno interrompere l’isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi. Nei pazienti immunodepressi il periodo di contagiosità può essere prolungato.

Quarantena

La quarantena viene imposta ad una persona sana nella situazione di “Contatto stretto” di un caso probabile o confermato di covid-19. In base alle disposizioni delle autorità sanitarie per contatto stretto di intende

  • una persona che vive nella stessa casa di un caso COVID-19
  • una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso COVID-19 (per esempio la stretta di mano)
  • una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso COVID19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati)
  • una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di almeno 15 minuti
  • una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d’attesa dell’ospedale) con un caso COVID-19 in assenza di DPI idonei
  • un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19 senza l’impiego dei DPI raccomandati o mediante l’utilizzo di DPI non idonei
  • una persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di trasporto entro due posti in qualsiasi direzione rispetto a un caso COVID-19; sono contatti stretti anche i compagni di viaggio e il personale addetto alla sezione dell’aereo/treno dove il caso indice era seduto.

In base alle indicazioni del Ministero della Salute, i contatti stretti di casi con infezione da SARS-CoV-2 confermati e identificati dalle autorità sanitarie, devono osservare:

  • un periodo di quarantena di 14 giorni dall’ultima esposizione al caso

oppure

  • un periodo di quarantena di 10 giorni dall’ultima esposizione con un test antigenico o molecolare negativo effettuato il decimo giorno.

Non è prevista la quarantena né l’esecuzione di test diagnostici nei contatti stretti di contatti stretti di un caso positivo (ovvero non vi sia stato nessun contatto diretto con il caso confermato), a meno che il contatto stretto del caso

  • non risulti successivamente positivo ad eventuali test diagnostici
  • nel caso in cui, in base al giudizio delle autorità sanitarie, si renda opportuno uno screening di comunità.

Sorveglianza attiva

La sorveglianza attiva è una misura durante la quale l’operatore di sanità pubblica provvede a contattare quotidianamente, per avere notizie sulle condizioni di salute, la persona in sorveglianza.