DPCM 14 luglio 2020 e Ordinanza n. 580 Regione Lombardia: ulteriori misure attuative per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19

Si comunica che, sulla G.U. n. 176 del 14.07.2020, è stato pubblicato il DPCM 14 luglio 2020
Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n.
33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 –
(allegato), con efficacia dal 15 luglio al 31 luglio 2020.

In sintesi: Vengono prorogate le misure urgenti di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2020, fino al 31 luglio.

Inoltre, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia è stata pubblicata l’Ordinanza n. 580
del 14.07.2020 (in allegato), contenente “ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza
epidemiologica da covid-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978,
n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e
dell’art. 1 comma 16 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 (allegato), in vigore dal 14 luglio al 31
luglio 2020.

In particolare:

1. Nel territorio regionale e’ fatto obbligo di usare le mascherine o, in
subordine, qualunque altro indumento a copertura di naso e bocca, nei
luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto.
2. Tale obbligo si applica anche all’aperto in tutte le occasioni in cui non
sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza
di sicurezza interpersonale di un metro tra soggetti che non siano
membri dello stesso gruppo familiare oppure conviventi. In ogni caso la
mascherina deve essere sempre detenuta con sé ai fini del suo
eventuale impiego.
4. Non sono soggetti all’obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i
soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo
della mascherina di cui all’art. 9 comma 2 del D.P.C.M. dell’11 giugno
2020 ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti.
5. E’ soggetto all’obbligo, a prescindere dal luogo di svolgimento
dell’attività, il personale che presta servizio nelle attività economiche,
produttive e sociali.
6. Per coloro che svolgono intensa attività motoria o intensa attività
sportiva non è obbligatorio l’uso di mascherina o di altra protezione
individuale durante la predetta attività fisica, salvo l’obbligo di utilizzo
alla fine dell’attività stessa ed il mantenimento del distanziamento
sociale.

Inoltre,  si effettua la rilevazione della temperatura corporea sui luoghi di lavoro.

 

ORDINANZA+580+++Allegato1+del+14+luglio+2020