GESTIONE DEI CONTATTI DI CASO
Sono da ritenersi contatti stretti gli studenti dell’intera classe (presenti nelle 48 ore precedenti), al DIPS (Dipartimento pubblica sicurezza) delle ATS competono comunque le valutazioni di dettaglio per la disposizione di isolamento domiciliare fiduciario di tutti i soggetti ritenuti contatti stretti.
Il personale scolastico che abbia osservato le norme di distanziamento interpersonale, igienizzazione frequente delle mani e l’utilizzo della mascherina chirurgica non è da considerarsi contatto di caso a meno di differenti valutazioni in relazione ad effettive durata e tipologia dell’esposizione.
Al fine della riammissione in collettività è necessario testare tutti i contatti di caso (sia sintomatici che asintomatici) almeno una volta entro la fine della quarantena in coerenza con quanto già definito nella nota G1.2020.0022959 del 15/06/2020.
Se il DIPS di ATS decidesse la chiusura della scuola intera o di parte della stessa (ad es. un plesso) è tenuto a darne informazione preventiva alla Unità Organizzativa Prevenzione della Direzione Generale Welfare per le vie brevi e all’indirizzo e-mail mainf@regione.lombardia.it
Per l’utilizzo di lavoro agile e congedo straordinario da parte dei genitori durante il periodo di quarantena obbligatoria del figlio convivente per contatti scolastici si rimanda alle specifiche disposizioni di cui all’art. 5 del D.L. settembre 2020 , n. 111.